(1) L’indennità di espropriazione è determinata in base a parametri diversi a seconda che l’espropriazione interessi aree edificabili, aree non edificabili o aree edificate.
(2) La distinzione fra aree non edificabili, edificabili ed edificate di cui alla presente legge vale esclusivamente ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione ed è ininfluente sulla disciplina legislativa ed amministrativa degli interventi sul territorio.
(3) Non possono essere calcolate nel computo dell’indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, se, tenuto conto del tempo in cui furono fatte e di altre circostanze, risultano eseguite allo scopo di conseguire un’indennità maggiore; è fatto salvo il diritto del proprietario ad asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto, senza pregiudizio dell’opera di pubblica utilità da eseguirsi. Si considerano eseguite allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza bisogno di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie realizzate sui fondi interessati dopo la pubblicazione dell’avviso del deposito degli atti nella segreteria del comune ai sensi dell’articolo 3.26)