(1) La licenza di esercizio, la classificazione, e le altre autorizzazioni previste dalla presente legge sono rilasciate a seguito del provvedimento del sindaco di cui all'articolo 50 o della Giunta provinciale di cui all'articolo 51, previo accertamento dell'avvenuta corresponsione delle tasse previste alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, ove dovuta.
(2) La licenza di esercizio, recante le generalità del titolare, la denominazione, l'ubicazione, la tipologia e le relative autorizzazioni, la classificazione, il limite massimo di capacità ricettiva, il periodo di apertura e le eventuali limitazioni e condizioni, deve essere esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio; negli esercizi a carattere alberghiero deve essere esposta inoltre, all'esterno, la tipologia e la classificazione, con apposito segno distintivo.