(1) Sono esercizi ricettivi a carattere extralberghiero i rifugi-albergo, i campeggi, i villaggi turistici, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, le aree di sosta per autocaravan e gli alberghi diffusi. 6)
(2) I rifugi-albergo sono gli esercizi ubicati in alta montagna, non qualificabili rifugi alpini ai sensi della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, che offrono ospitalità, ristoro, e eventualmente altri servizi accessori, prevalentemente agli alpinisti.
(3) I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati, con almeno venti piazzuole, su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
(4) I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati, eventualmente con strumenti per il tempo libero, su aree recintate per la sosta e il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
(5) Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati unitariamente gestiti, in numero non inferiore a cinque, in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
(6) Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestiti, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni e enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
(7) Gli ostelli per la gioventù quali centri internazionali di incontro sono strutture per i giovani ai sensi della legge provinciale 1 giugno 1983, n. 13. Essi sono gestiti in base alle direttive della International Youth Hostel Federation (IYHF) e agevolano, tramite la disponibilità di pernottamento e soggiorno a prezzi contenuti per singoli giovani viaggiatori, gruppi di giovani e scolaresche, la promozione di viaggi giovanili, l'organizzazione di settimane di formazione o workshop, nonché le vacanze o le attività ricreative di giovani e famiglie.7)
(8)Le aree di sosta per autocaravan sono aree di parcheggio pubbliche che possono essere previste dai comuni e ove è consentita la sosta di meno di 20 autocaravan per un massimo di 72 ore. Dopo una sosta ininterrotta di 72 ore su una piazzola, l’autocaravan deve abbandonare l’area di sosta e può usufruire nuovamente di questa struttura dopo che siano trascorsi 3 giorni. Gli organi comunali preposti vigilano sull’osservanza del limite massimo di 72 ore di durata della sosta. Il comune può provvedere direttamente alla costruzione e alla gestione delle aree di sosta per autocaravan o affidarle a soggetti privati. Il comune fissa annualmente le tariffe per l’utilizzazione delle aree di sosta per autocaravan. Vanno osservate le disposizioni di cui all’articolo 44 e quelle sulla denuncia statistica. Coloro che alla data di entrata in vigore di detto comma hanno esercitato un’attività autorizzata simile a quella ivi indicata, possono continuare a esercitarla nella stessa misura, provvedendo a effettuare le comunicazioni ai fini statistici e di pubblica sicurezza delle persone occupanti autocaravan. 8)
(9) Gli alberghi diffusi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, le cui camere o unità abitative sono dislocate in modo diffuso in stabili diversi di un centro storico e, organizzativamente, sono collegate ad un edificio principale. La distanza dall’edificio principale non può essere superiore a 300 metri. Le camere e le unità abitative vengono messe a disposizione, anche da proprietari diversi, secondo il patrimonio edilizio esistente e senza alcuna modifica del vincolo di destinazione d’uso urbanistico. Gli alberghi diffusi devono essere costituiti da almeno sette camere o unità abitative in almeno tre stabili diversi o parti di essi. Oltre all’alloggio deve essere fornita la prima colazione, che viene somministrata direttamente in camera o nell’unità abitativa oppure in una sala apposita nell’edificio principale. Possono inoltre essere offerti ulteriori pasti direttamente o tramite convenzione con altri esercizi pubblici. 9)