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a) Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 91)
Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative

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1)
Pubblicata nel B.U. 1° marzo 1977, n. 11.

Art. 7 (Ordinanza - ingiunzione)  17)

(1) Qualora non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, ovvero non sia consentito, il direttore di ripartizione o struttura organizzativa provinciale, di cui agli allegati A e B della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, a seconda delle materie attribuite ai rispettivi uffici dipendenti, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti, minimo o massimo, stabiliti dalla legge o regolamento, e ingiunge agli obbligati di pagare al tesoriere della Provincia la somma medesima, insieme con le spese, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dell'ingiunzione stessa. Di tale pagamento deve essere data comunicazione, entro il 30.mo giorno, a cura della tesoreria, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Gli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione della sanzione amministrativa o dalla notifica dell'accertamento della violazione, possono richiedere di essere sentiti o possono far pervenire scritti difensivi all'organo competente ad irrogare la sanzione. Per le materie attribuite alla competenza dei singoli servizi sanitari gestiti direttamente dalla Provincia, provvedono i rispettivi responsabili. Per le materie il cui esercizio è stato delegato dalla Provincia, provvede il legale rappresentante dell'ente delegato: in ogni altro caso, di competenza provinciale, provvede il Presidente della giunta provinciale.

(1/bis) Se non previsto diversamente da una norma, l’ordinanza-ingiunzione deve essere notificata agli interessati entro 180 giorni dal ricevimento degli scritti difensivi, dalla data dell’audizione oppure, in sua mancanza, dalla scadenza dei termini previsti a tale scopo. La notificazione avviene secondo le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4. L’audizione deve essere fissata entro 45 giorni dalla richiesta. Nei casi in cui, per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione vi sia urgente bisogno di ulteriori indagini, pareri o altri documenti in fase istruttoria, il termine può essere spostato fino all’ottenimento della documentazione, ma comunque non oltre i 90 giorni. Il rinvio va motivato e comunicato. L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona alla quale l’ordinanza-ingiunzione non sia stata notificata entro i termini prescritti. 18)19) 20)

(1/ter) Per i procedimenti relativi all’applicazione di sanzioni amministrative che in fase istruttoria risultino particolarmente complessi, può essere stabilito con regolamento un termine più lungo, fino a un massimo di 1 anno, per la notifica dell’ordinanza-ingiunzione. Sono fatti salvi i termini più lunghi previsti dalla legge. 21)22) 23)

(2) L'organo competente qualora non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto e agli interessati.

(3) Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

(4) Il termine per il pagamento è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

(5) L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diviene esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione o nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.24)

18)
L'art. 7, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 14 marzo 2016, n. 4, e successivamente così modificato dall'art. 4, comma 2, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
19)
Vedi anche l'art. 3 della L.P. 14 marzo 2016, n. 4.
20)
Vedi anch l'art. 2, comma 1, del D.P.P. 18 novembre 2016, n. 31.
21)
L'art. 7, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 14 marzo 2016, n. 4.
22)
Vedi anche l'art. 1, comma 1, della L.P. 14 marzo 2016, n. 4.
23)
Vedi anch l'art. 1, comma 1, del D.P.P. 18 novembre 2016, n. 31.
24)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 18 agosto 1983, n. 31.
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