(1) Le violazioni di cui all'articolo precedente, quando sia possibile, devono essere contestate immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, o comunque soggetta all'applicazione della sanzione prevista.
(2) Qualora non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di 90 giorni dall'accertamento e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni.6)
(2/bis) Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'amministrazione con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.7)
(3) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
(4)La notificazione degli estremi della violazione è eseguita dallo stesso agente accertatore oppure a cura dell’ufficio dell’amministrazione, competente in base alle singole disposizioni di legge, a mezzo della posta secondo le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari. La notificazione avviene in via elettronica se sussistono i presupposti di cui all’articolo 8, commi 2 e 4, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, secondo le modalità di cui all’articolo 149-bis del codice di procedura civile. 8)
(5) Qualora la violazione sia commessa da minore degli anni 14, la contestazione della stessa deve essere fatta alla persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza sul medesimo.
(5/bis)9)
(6) Copia del verbale di accertamento dell'infrazione, con la prova, quando occorre, delle eseguite contestazioni o notificazioni, deve essere trasmessa all'ufficio dell'amministrazione competente in materia.10)
(7) Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto dal quarto comma del successivo articolo 7.10)