(1) Le violazioni delle norme di legge o regolamentari che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa sono accertate dal personale appositamente incaricato di far osservare le singole disposizioni.
(1/bis) Di norma l'attività di controllo viene esercitata alla presenza del proprietario, del possessore o del gestore della cosa o del rispettivo rappresentante legale. Il controllo viene eseguito anche in assenza della persona competente qualora questa sia assente o si rifiuti di partecipare.3)
(2)4)
(3) Gli agenti incaricati possono compiere gli atti di accertamento e procedere ai sequestri cautelari ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.5)
(4) Per gli accertamenti mediante analisi di campioni si osservano le disposizioni dell'articolo 15 della precitata legge statale.5)