(1) Gli ispettori curano attraverso la loro azione e per incarico del sovrintendente e del rispettivo intendente scolastico, che le scuole materne per i singoli tre gruppi linguistici perseguano e raggiungano le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge.
(2) Agli ispettori, oltre a svolgere attività di consulenza per i direttori, spetta in particolare:
(3) Al termine di ogni anno scolastico gli ispettori redigono una relazione sull'andamento generale dell'attività delle scuola materne e dei loro servizi.
(4) L'Ispettore assente è sostituito, a cura del sovrintendente o intendente scolastico per la rispettiva scuola, da un altro dipendente della carriera direttiva addetto alla scuola materna.3)