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d) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 361)
Ordinamento delle scuole materne scuole per l'infanzia
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1)
Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1976, n. 40 - Numero straordinario.

Art. 40 (Funzione direttiva)    delibera sentenza

(1)  Il direttore assicura la gestione unitaria del circolo didattico di scuola materna e sovrintende al suo funzionamento sotto il profilo educativo, didattico, amministrativo e disciplinare.

(2)  In particolare spetta al direttore:

  1. presiedere il consiglio di circolo di cui all'articolo 19;
  2. vigilare sull'attività del personale insegnante ed assistente;
  3. procedere alla formazione delle sezioni;
  4. decidere, sentito il consiglio di circolo, definitivamente sui ricorsi inoltrati dalle insegnanti e dalle assistenti in merito alla assegnazione delle sezioni di scuola materna;
  5. nominare le dirigenti. Per le scuole materne costituite da un'unica sezione si prescinde dal formale atto di nomina;
  6. procedere alla formulazione dell'orario in base alle deliberazioni del comitato di scuola materna, di cui all'articolo 22;
  7. decidere, sentito il consiglio di circolo sui ricorsi presentati in riguardo all'ammissione o all'esclusione di bambini, ad eccezione di quelli concernenti la lingua materna;
  8. provvedere alla continuità dell'opera educativa formativa in caso di assenza delle insegnanti ed assistenti;
  9. promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, le attività didattiche;
  10. compilare per le assistenti il rapporto informativo in base alle direttive di cui all'articolo 37;
  11. adottare o proporre i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale insegnante ed assistente;
  12. curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico-psico-pedagogico;
  13. tenere rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue diverse articolazioni, nonché con gli enti locali e gli enti gestori delle scuole materne;
  14. svolgere attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle insegnanti ed assistenti con particolare riguardo a quelle di nuova nomina;
  15. curare l'attività di esecuzione delle norme giuridiche ed amministrative della presente legge, riguardanti in particolare il rilascio di certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, l'assunzione di provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire il funzionamento e la sicurezza della scuola materna,
  16. nominare i membri del comitato della scuola materna, 12)
  17. nominare i membri del consiglio di circolo di scuola materna. 13)

(3)  Sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, per ciascun direttore è nominato un vice direttore che può essere esonerato totalmente o parzialmente dall'insegnamento.14) 3)

massimeDelibera N. 3915 del 13.09.1999 - Criteri per la nomina di vicedirettrici nelle scuole materne provinciali con esonero dall'insegnamento
12)
La lettera p) dell'art. 40, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 5, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
13)
La lettera q) dell'art. 40, comma 2, è stata aggiunta dall'art. 9, comma 3, della L.P. 24 settembre 2019, n. 24.
14)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 25 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.
3)
Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.
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