Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1972, n. 44.
(1) Ai fini della predisposizione del primo piano annuale di finanziamento, di cui all'articolo 3 della presente legge, saranno utilizzate le domande di contributo presentate, ai sensi delle leggi regionali 1 luglio 1963, n. 17, e 5 novembre 1968, n. 40, entro il 31 gennaio 1972.