Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1972, n. 44.
(1) Le disponibilità sui fondi non utilizzate nel corso di ogni esercizio finanziario dovranno essere impiegate secondo le destinazioni indicate dalla presente legge.
(2) A tale scopo potranno essere accolte nei singoli piani di finanziamento, previa deliberazione della Giunta provinciale, anche le domande di contributo presentate in data successiva a quella della approvazione dei piani medesimi.