Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1972, n. 44.
(1) Gli enti beneficiari dei contributi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare per il periodo di venticinque anni, la destinazione ad uso pubblico delle opere finanziate, senza il consenso della Giunta provinciale. Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il contributo concesso viene revocato.
(2) Il ricupero del contributo erogato avviene ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 3)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.