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a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

Art. 17/bis (Piano di gestione)

(1)  I boschi e i pascoli appartenenti a comunioni transfrontaliere devono essere utilizzati in conformità ad un apposito piano di gestione soggetto ad approvazione del direttore della Ripartizione provinciale Foreste, concessa d'intesa con gli organi competenti dei territori limitrofi.21) 22)

21)
L'art. 17/bis è stato inserito dall'art. 34 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
22)
L'art. 17/bis, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 12, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.