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a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

Disposizioni generali

Art. 1  

(1)  Le interessenze, vicinie e le altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate e costituite, sia per la proprietà, sia per l'esercizio di altri diritti reali sulle terre esistenti nell'ambito della provincia soggette all'esercizio di usi civici ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1776, sono comunioni private di interesse pubblico e sono regolate dalle disposizioni della presente legge. Per quanto non è disposto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile.

Art. 2

(1)  I rapporti di comunione, sorti dopo l'impianto del Libro Fondiario per atto tra vivi o in via di successione ereditaria, sono regolati esclusivamente dal Codice Civile.

(2)  Lo stesso vale per il caso in cui all'atto dell'impianto del Libro Fondiario la comunione era composta dai proprietari di non più di cinque unità economiche.

Art. 3

(1)  La commissione provinciale per i masi chiusi di cui alla legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, su denunzia degli interessati o d'ufficio, provvederà a formare un elenco ufficiale delle comunioni di cui all'articolo 1 accertando l'esistenza della singola comunione, la sua denominazione ufficiale ed i beni immobili o diritti reali che vi appartengono.2) 

(2)  L'elenco delle comunioni viene reso pubblico mediante affissione di una copia all'albo del Comune ove sono situati i beni o la maggior parte di essi e comunicato, tramite lo stesso Comune, a ciascun interessato.

(3)  Contro le decisioni della commissione provinciale per i masi chiusi è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Giunta provinciale, che decide entro i successivi 60 giorni e ne dà comunicazione al ricorrente.

(4)  Diventa definitiva l'inclusione della singola comunione nell'elenco ufficiale, la relativa decisione viene trasmessa, a cura del Presidente della giunta provinciale, al competente ufficio del Libro Fondiario con la richiesta di annotazione a norma dell'articolo 20 del nuovo testo della legge Tavolare allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, nella relativa partita tavolare, che il corpo tavolare costituente la medesima è soggetto alle norme della presente legge.3) 

2)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 15 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.
3)
Il comma 4 comma è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 25 agosto 1966, n. 9.

I compartecipanti e le loro quote di compartecipazione

Art. 4

(1)  I terreni intestati nel Libro Fondiario a vicinie, interessenze o ad altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate, od ai loro componenti, sono goduti dai componenti della comunione in proporzione delle quote segnate per ciascuno nel Libro Fondiario.

Art. 5 (Compartecipanti e loro quote)

(1)  Se le quote di compartecipazione alle vicinie, interessenze o alle altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate o costituite, non risultano dal libro fondiario, la commissione locale per i masi chiusi competente per territorio, esaminati tutti gli elementi di prova presentati dai singoli interessati, tenta una conciliazione sull’entità delle quote di compartecipazione. La conciliazione è sottoposta all’approvazione dell’assessore provinciale competente in materia. Il relativo decreto costituisce titolo per l’iscrizione tavolare.

(2)  In caso di mancato accordo fra i compartecipanti delle comunità, la commissione provinciale per i masi chiusi, sentiti – se del caso – un rappresentante della commissione locale per i masi chiusi di cui al comma 1 e i singoli compartecipanti, nonché esaminati tutti i mezzi di prova presentati, fissa le quote di compartecipazione. Il relativo provvedimento costituisce titolo per l’iscrizione tavolare.

(3)  La normativa contenuta nei commi 1 e 2 trova applicazione anche in sede di determinazione degli stessi compartecipanti.

(4)  Qualora i compartecipanti alla comunione non siano ancora stati determinati e la comunione stessa non vi provveda, i beni vengono amministrati dalla Giunta comunale. 4)

4)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 6 5)

5)
Gli articoli 6, 7, 9, 10 e 11, sono stati abrogati dall'art. 22, comma 1, lettera a) della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 7 5)

5)
Gli articoli 6, 7, 9, 10 e 11, sono stati abrogati dall'art. 22, comma 1, lettera a) della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Gli statuti delle comunioni

Art. 8 (Esame ed approvazione)

(1)  L’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni nelle singole comunioni di cui all’articolo 1, nonché l’utilizzo delle terre e l’amministrazione di queste comunioni sono regolati da un apposito statuto approvato dalla maggioranza assoluta dei compartecipanti, calcolata secondo le quote da ciascuno possedute.

(2)  Entro 15 giorni dalla sua approvazione, lo statuto deve essere trasmesso ai fini del controllo sia della sua legittimità che nel merito all’ufficio competente presso la Ripartizione provinciale Agricoltura. L’assessore provinciale competente in materia emana il relativo decreto di approvazione e può modificare lo statuto al fine di garantire l’efficienza dell’organizzazione delle singole comunioni.

(3)  Alla stessa procedura di cui al comma 2 è soggetto lo statuto delle comunioni che vengono costituite allo scopo di utilizzare terreni soggetti ad uso civico ai sensi dell’articolo 1. L’assessore provinciale competente in materia, prima di decidere in merito, chiede un parere alla Giunta comunale o all’amministrazione separata dei beni di uso civico, a seconda delle relative competenze. Detto parere si considera positivo se la Giunta comunale o l’amministrazione separata dei beni di uso civico non lo inoltra all’assessore provinciale competente in materia entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

(4)  La procedura prevista dai commi 2 e 3 trova applicazione anche in caso di modifica dello statuto di una comunione. 6) 

6)
L'art. 8 è stato prima sostituito dall'art. 29 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, e poi dall'art. 9, comma 2, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 9 5)

5)
Gli articoli 6, 7, 9, 10 e 11, sono stati abrogati dall'art. 22, comma 1, lettera a) della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 10 5)

5)
Gli articoli 6, 7, 9, 10 e 11, sono stati abrogati dall'art. 22, comma 1, lettera a) della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 11 5)

5)
Gli articoli 6, 7, 9, 10 e 11, sono stati abrogati dall'art. 22, comma 1, lettera a) della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 11/bis (Organi della comunione)

(1)  Sono organi della comunione:

  1. l’assemblea dei compartecipanti;
  2. il consiglio d’amministrazione;
  3. il presidente della comunione;
  4. uno o più revisori dei conti;
  5. un collegio arbitrale, ove previsto dallo statuto. 7)8)
7)
L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 9, comma 3, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
8)
Vedi anche l'art. 9, comma 16, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Amministrazione delle comunioni

Art. 12 (Assemblea dei compartecipanti)

(1)  L’assemblea dei compartecipanti elegge ogni cinque anni il presidente, i membri del consiglio d’amministrazione, i revisori dei conti e, ove previsto dallo statuto, il collegio arbitrale; approva annualmente un bilancio preventivo, le sue modifiche ed il conto consuntivo elaborato per ogni anno solare dall’organo amministrativo competente ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge e dallo statuto.

(2)  L’elezione degli organi amministrativi di cui al comma 1 avviene in sessioni separate ed a maggioranza semplice; a ciascun compartecipante spetta un voto.

(3)  Salvo nei casi in cui la presente legge o lo statuto prevedano una maggioranza qualificata, le deliberazioni dell’assemblea sono valide se sono presenti metà più uno dei compartecipanti e sono prese con maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea delibera secondo lo statuto.

(4)  Se i compartecipanti alla comunione non sono ancora stati determinati e la comunione stessa non provvede all’amministrazione dei propri beni, l’assessore provinciale competente in materia, su domanda degli interessati o anche d’ufficio, può nominare un commissario.

(5)  Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare le deliberazioni della maggioranza dell’assemblea innanzi alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla deliberazione. La Giunta provinciale può annullare la deliberazione dell’assemblea generale e rinviarla alla stessa per una nuova deliberazione. Se l’assemblea insiste, la Giunta provinciale, dietro ricorso, decide in merito. 9)

9)
L'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 4, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 13 (Consiglio d’amministrazione)

(1)  Il consiglio d’amministrazione dà esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea e svolge i compiti previsti dallo statuto.

(2)  Quando il numero dei compartecipanti alla comunione è pari o inferiore a 15, i compiti attribuiti al consiglio d’amministrazione vengono svolti dal presidente della relativa comunione. 10) 

10)
L'art. 13 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 5, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 14 (Presidente)

(1)  Il presidente della comunione è il legale rappresentante della stessa e la rappresenta in giudizio, convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio di amministrazione ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla presente legge e dallo statuto. 11)

11)
L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 6, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 14/bis (Revisori dei conti)

(1)  I revisori dei conti vigilano sulla gestione della comunione, assistono all’assemblea dei compartecipanti, presentano una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo e svolgono tutti gli altri compiti attribuiti loro dalla legge e dallo statuto della comunione.

(2)  I revisori dei conti possono essere sia compartecipanti della comunione che persone esterne. Il numero dei revisori dei conti è determinato nello statuto. 12) 

12)
L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 9, comma 7, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 15 (Amministrazione commissariale)

(1)  In caso di emergenza ovvero di carenza, inadempienza o irregolarità da parte degli organi amministrativi della comunione nello svolgimento dei propri compiti o su richiesta della comunione stessa, l’ufficio competente della Ripartizione provinciale Agricoltura interviene nel modo più appropriato per garantire il buon funzionamento della comunione, proponendo, se necessario, alla Giunta provinciale la nomina di un commissario. Nella delibera di nomina la Giunta provinciale attribuisce al commissario, secondo le necessità, il compito di emanare singoli provvedimenti o, in caso di scioglimento degli organi amministrativi, di amministrare la comunione fino alla nuova nomina degli stessi, compiendo anche atti di straordinaria amministrazione. Gli oneri derivanti dall’attività del commissario, compreso il corrispettivo a lui dovuto, sono a carico della comunione. 13) 

13)
L'art. 15 è stato prima sostituito dall'art. 6 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10, e poi dall'art. 9, comma 8, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 16 (Approvazioni e autorizzazioni) 14)

(1)  Il partecipante può cedere ad altri il godimento della cosa comune, nei limiti della propria quota, solo previa autorizzazione dell'assemblea della comunione. La suddivisione di quote di associazioni agrarie o il distacco delle stesse dalle proprietà immobiliari a cui sono congiunte sono soggetti all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente in materia; fanno eccezione le modifiche della consistenza degli immobili congiunti. L'alienazione di quote deve essere autorizzata dall'assemblea della comunione, salvo che le quote vengano alienate assieme all’immobile congiunto. Alla comunione e, in subordine, ai compartecipanti coltivatori diretti spetta il diritto di prelazione, da esercitarsi entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto preliminare o definitivo di vendita. In caso di successione ereditaria le quote di partecipazione restano indivise. 15) 

(2)  Ove non ostino interessi di carattere pubblico l'assemblea dei partecipanti può deliberare a maggioranza dei 2/3 dei compartecipi alla comunione, in seconda convocazione a maggioranza dei 2/3 dei compartecipi alla comunione presenti, l'alienazione di singoli appezzamenti della cosa comune o la divisione totale o parziale della medesima, sia per il solo godimento, sia per la proprietà stessa. Tali delibere dovranno essere approvate dalla Giunta provinciale che autorizza il presidente pro tempore della comunione alla firma dei relativi atti e contratti in nome e per conto della comunione stessa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti. 16) 

(3)  Ogni provvedimento di divisione di terreni boschivi soggetti a pascolo deve contenere apposite disposizioni sul mantenimento e la regolamentazione del medesimo.

14)
La rubrica dell'art. 16 è stata inserita dall'art. 17, comma 1, della L.P 19 luglio 2013, n. 10.
15)
L'art. 16, comma 1, è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 34, e dall'art. 31 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10. Infine l'art. 16, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 17, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
16)
L’art. 16, comma 2 è stato prima sostituito dall'art. 5 della L.P. 25 agosto 1966, n. 9, e successivamente così modificato dall’art. 11, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 16/bis (Rettifiche ed integrazioni dello stato tavolare)

(1)  L’assessore provinciale competente in materia può disporre la rettifica ed integrazione dello stato tavolare inerente alla proprietà e al godimento dei beni comuni. Il relativo decreto costituisce titolo per l’intavolazione. 17)

17)
L'art. 16/bis è stato inserito dall'art. 9, comma 9, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 16/ter (Mancato utilizzo della quota di compartecipazione)

(1)  Se per gli immobili, ai quali sono collegate quote di compartecipazione a comunioni ricostituite, non vi è alcun fabbisogno di legname per la sede aziendale e i fondi rustici, il diritto di percepimento resta sospeso ed i corrispondenti mezzi vengono impiegati per investimenti di miglioramento dei beni comuni o per lavori di interesse generale. Lo stesso vale per l’esercizio del pascolo e per il godimento di altri diritti reali. 18)

18)
L'art. 16/ter è stato inserito dall'art. 9, comma 10, della L.P. 12 dicembre 2011, n.14.

Art. 17 (Ricostituzione di comunioni)

(1)  Per le terre, già di proprietà di interessenze, vicinie e altre comunità e comunioni, assegnate con provvedimenti emanati in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, a comuni o frazioni di comune, ogni ex compartecipante o un suo avente diritto può chiedere la ricostituzione della comunione e la restituzione delle terre alla medesima. Il consiglio comunale o l’amministrazione separata dei beni di uso civico, dopo avere ordinato la riunione in assemblea degli ex compartecipanti e tenuto conto di quanto ivi deliberato, decide sulla domanda. I provvedimenti del consiglio comunale o dell’amministrazione separata per i beni di uso civico sono sottoposti all’approvazione, anche nel merito, dell’assessore provinciale competente in materia, che emana il relativo decreto di ricostituzione della comunione e di restituzione delle terre alla medesima. Tale decreto costituisce titolo per l’iscrizione tavolare. 19) 

19)
L'art. 17 è stato sostituito dall'art. 9, comma 11, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Comunioni transfrontaliere20)

Art. 17/bis (Piano di gestione)

(1)  I boschi e i pascoli appartenenti a comunioni transfrontaliere devono essere utilizzati in conformità ad un apposito piano di gestione soggetto ad approvazione del direttore della Ripartizione provinciale Foreste, concessa d'intesa con gli organi competenti dei territori limitrofi.21) 22)

21)
L'art. 17/bis è stato inserito dall'art. 34 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
22)
L'art. 17/bis, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 12, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 17/ter (Criteri)

(1)  In riferimento alle associazioni agrarie transfrontaliere le autorità competenti possono, d'intesa, fissare criteri comuni per la buona amministrazione e il buon funzionamento delle comunioni   .23) 

23)
L'art. 17/ter è stato inserito dall'art. 35 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 17/quater (Distacco di quote di compartecipazione)

(1)  Il distacco di quote di compartecipazione ad associazioni agrarie di cui all'articolo 17/bis dagli immobili a cui esse sono realmente congiunte è consentito solamente ove ciò non pregiudichi la gestione unitaria dei beni comuni ed è comunque soggetto all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente in materia, rilasciata d'intesa con gli organi competenti dei territori limitrofi. Detta disposizione trova applicazione anche in caso di alienazione di una quota di compartecipazione non realmente congiunta a immobili.

(2)  In caso di alienazione di singole quote di compartecipazione hanno diritto di prelazione la comunione   in quanto tale e, in subordine, i singoli compartecipanti.

(3)  In sede di distacco di singole quote di compartecipazione dagli immobili a cui esse sono realmente congiunte oppure in sede di qualunque altra modifica relativa ad esse, l'intesa con gli organi competenti sul territorio estero deve comunque riguardare anche la corrispondenza delle quote di compartecipazione sui territori di entrambi gli stati.

(4)  Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3, comprese quelle attinenti alle procedure di autorizzazione, trovano applicazione anche in riferimento a tutti gli altri diritti reali di godimento appartenenti ad una comunione   transfrontaliera, indipendentemente dal territorio in cui sono ubicate le proprietà o costituiti i diritti reali di godimento, ovvero ubicati gli immobili a cui gli stessi diritti sono realmente congiunti.

(5)  Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione anche per le associazioni agrarie, i beni ed i diritti di uso civico in zone di confine tra il territorio provinciale e le province limitrofe, indipendentemente dal territorio provinciale in cui sono ubicate le proprietà o costituiti i diritti reali di godimento ovvero ubicati gli immobili, a cui gli stessi diritti sono realmente congiunti.

(6)  Gli atti deliberati in violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono nulli e privi di qualsiasi efficacia.24) 

24)
L'art. 17/quater è stato inserito dall'art. 36 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
20)
Il titolo è stato inserito dall'art. 33 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Disposizioni finali 25)

Art. 18 (Efficacia degli atti)

(1)  I decreti dell’assessore provinciale competente in materia previsti nella presente legge sono definitivi.26) 

26)
L'art. 18 è stato prima sostituito dall'art. 7 della L.P. 25 agosto 1966, n. 9, e poi dall'art. 9, comma 15, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 19 (Rinvio)

(1)  Restano ferme le disposizioni contenute nella legge provinciale sui masi chiusi attinenti ai rapporti di comproprietà e agli altri diritti reali connessi con un maso chiuso. 27)

27)
L'art. 19 è così sostituito dall'art. 9, comma 15, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

[Art. 20

(1)  I procedimenti pendenti presso il Commissario per la liquidazione degli usi civici o in sede di gravame, aventi per oggetto rapporti regolati dalla presente legge, saranno estinti.

(2)  L'estinzione sarà dichiarata d'ufficio o su istanza di parte dell'autorità presso la quale pende il procedimento. In base a tale dichiarazione saranno cancellate le rispettive annotazioni nel Libro Fondiario.]28)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

28)
La Corte costituzionale ha deciso con sentenza 25 maggio 1963, n. 87, che sono illegittime „le norme contenute nell'art. 20“.
25)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 9, comma 14, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.