(1) Se per gli immobili, ai quali sono collegate quote di compartecipazione a comunioni ricostituite, non vi è alcun fabbisogno di legname per la sede aziendale e i fondi rustici, il diritto di percepimento resta sospeso ed i corrispondenti mezzi vengono impiegati per investimenti di miglioramento dei beni comuni o per lavori di interesse generale. Lo stesso vale per l’esercizio del pascolo e per il godimento di altri diritti reali. 18)