In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

Art. 12 (Assemblea dei compartecipanti)

(1)  L’assemblea dei compartecipanti elegge ogni cinque anni il presidente, i membri del consiglio d’amministrazione, i revisori dei conti e, ove previsto dallo statuto, il collegio arbitrale; approva annualmente un bilancio preventivo, le sue modifiche ed il conto consuntivo elaborato per ogni anno solare dall’organo amministrativo competente ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge e dallo statuto.

(2)  L’elezione degli organi amministrativi di cui al comma 1 avviene in sessioni separate ed a maggioranza semplice; a ciascun compartecipante spetta un voto.

(3)  Salvo nei casi in cui la presente legge o lo statuto prevedano una maggioranza qualificata, le deliberazioni dell’assemblea sono valide se sono presenti metà più uno dei compartecipanti e sono prese con maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea delibera secondo lo statuto.

(4)  Se i compartecipanti alla comunione non sono ancora stati determinati e la comunione stessa non provvede all’amministrazione dei propri beni, l’assessore provinciale competente in materia, su domanda degli interessati o anche d’ufficio, può nominare un commissario.

(5)  Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare le deliberazioni della maggioranza dell’assemblea innanzi alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla deliberazione. La Giunta provinciale può annullare la deliberazione dell’assemblea generale e rinviarla alla stessa per una nuova deliberazione. Se l’assemblea insiste, la Giunta provinciale, dietro ricorso, decide in merito. 9)

9)
L'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 4, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionA Associazioni agrarie
ActionActiona) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 2
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionI compartecipanti e le loro quote di compartecipazione
ActionActionGli statuti delle comunioni
ActionActionAmministrazione delle comunioni
ActionActionArt. 12 (Assemblea dei compartecipanti)
ActionActionArt. 13 (Consiglio d’amministrazione)
ActionActionArt. 14 (Presidente)
ActionActionArt. 14/bis (Revisori dei conti)
ActionActionArt. 15 (Amministrazione commissariale)
ActionActionArt. 16 (Approvazioni e autorizzazioni)
ActionActionArt. 16/bis (Rettifiche ed integrazioni dello stato tavolare)
ActionActionArt. 16/ter (Mancato utilizzo della quota di compartecipazione)
ActionActionArt. 17 (Ricostituzione di comunioni)
ActionActionComunioni transfrontaliere
ActionActionDisposizioni finali
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1966, n. 9
ActionActionB Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico