(1) L’assemblea dei compartecipanti elegge ogni cinque anni il presidente, i membri del consiglio d’amministrazione, i revisori dei conti e, ove previsto dallo statuto, il collegio arbitrale; approva annualmente un bilancio preventivo, le sue modifiche ed il conto consuntivo elaborato per ogni anno solare dall’organo amministrativo competente ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge e dallo statuto.
(2) L’elezione degli organi amministrativi di cui al comma 1 avviene in sessioni separate ed a maggioranza semplice; a ciascun compartecipante spetta un voto.
(3) Salvo nei casi in cui la presente legge o lo statuto prevedano una maggioranza qualificata, le deliberazioni dell’assemblea sono valide se sono presenti metà più uno dei compartecipanti e sono prese con maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea delibera secondo lo statuto.
(4) Se i compartecipanti alla comunione non sono ancora stati determinati e la comunione stessa non provvede all’amministrazione dei propri beni, l’assessore provinciale competente in materia, su domanda degli interessati o anche d’ufficio, può nominare un commissario.
(5) Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare le deliberazioni della maggioranza dell’assemblea innanzi alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla deliberazione. La Giunta provinciale può annullare la deliberazione dell’assemblea generale e rinviarla alla stessa per una nuova deliberazione. Se l’assemblea insiste, la Giunta provinciale, dietro ricorso, decide in merito. 9)