(1) I dati relativi al reddito e al patrimonio sono rilevati individualmente. A tale fine la persona interessata è tenuta a rilasciare la “Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio”, di seguito denominata DURP.
(2) Il modulo DURP è approvato dalla Giunta provinciale, che può apportarvi gli aggiornamenti necessari a seguito delle modifiche in materia fiscale.
(3) Ciascun settore d’intervento, per l’elaborazione delle proprie domande, ha accesso alle dichiarazioni e restituisce i dati relativi alle domande presentate.
(4) Il trattamento dei dati avviene ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, e del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche.2)