(1) Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno si considerano le DURP relative al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre si considerano le DURP relative all’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
(1/bis) In deroga a quanto disposto al comma 1, per le domande presentate con riferimento all’anno scolastico si considerano in ogni caso le DURP relative all’anno precedente a quello di inizio dell’anno scolastico. 3)
(2) Il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione esistente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DURP, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti del patrimonio stesso. 4) 5)