(1) Il responsabile tecnico o la responsabile tecnica, di seguito denominato o denominata responsabile tecnico svolge la propria attività per una singola impresa.
(2) Per ogni singolo stabilimento di produzione, unità produttiva od officina, salone o laboratorio, è indispensabile la presenza di un responsabile tecnico. In casi eccezionali debitamente motivati la funzione di responsabile tecnico può essere assunta anche da un collaboratore o una collaboratrice oppure da un o una dipendente in possesso dei necessari requisiti professionali.