(1) Sono operai qualificati o operaie qualificate coloro che svolgono a regola d’arte quelle attività che richiedono cognizioni e tecniche professionali specifiche.
(2) L’esperienza lavorativa maturata dopo il conseguimento di uno specifico diploma di scuola professionale, di istituto superiore o di università statali o riconosciuti dallo Stato, oppure maturata come operaio qualificato o operaia qualificata, familiare collaboratore, socio collaboratore o socia collaboratrice o titolare di un’azienda del settore, è riconosciuta come attività lavorativa qualificata. 3)