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d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

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1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 49 (Restituzione delle acque utilizzate per scopi irrigui e per la produzione di neve artificiale)

(1)  Per la restituzione delle acque di controlavaggio degli impianti di filtrazione delle acque a scopo irriguo sono previsti idonei sistemi di infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del suolo. Per le aree aventi caratteristiche idrogeologiche che non consentono l'infiltrazione, è prevista un'adeguata vasca di sedimentazione prima dell'immissione in corpi idrici superficiali.

(2) Lo spurgo e lo svuotamento dei dissabbiatori e degli invasi con un volume utile fino a 5.000 m³ per derivazioni irrigue e per la produzione di neve artificiale sono eseguiti in modo da ridurre al minimo l'impatto per il corpo idrico. Lo spurgo e lo svuotamento vengono effettuati lentamente e con gradualità, in modo tale che la concentrazione dei solidi sospesi nel corpo idrico a valle della presa non superi 1 vol% (= 10 ml/l). La concentrazione dei solidi sospesi è misurata con cono Imhoff, che è anche lo strumento di calibrazione dei torbidimetri e corrisponde al parametro “materiali sedimentabili”.

(3)  Dopo l'asportazione dei sedimenti dal dissabbiatore e dagli invasi, è previsto un adeguato lavaggio dell'alveo con deflusso naturale, lasciando aperte le paratoie di spurgo per un lasso di tempo sufficiente a ripristinare le condizioni originarie dell'alveo e a creare i substrati favorevoli alla riproduzione ittica.

(4)  Il ripristino del regime di deflusso minimo vitale avviene gradualmente in un lasso di tempo di almeno un'ora, al fine di ridurre al minimo la moria di pesci nelle aree destinate a prosciugarsi. 16)

16)
L'art. 49 del capo V è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 24 novembre 2020, n. 44.
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