(1) Gli impianti di smaltimento di cui all'articolo 36 della legge provinciale, destinati ad accogliere i residui organici e le acque reflue raccolti negli impianti interni degli autocaravan e di altri autoveicoli, sono realizzati e gestiti in conformità a quanto disposto dall'articolo 185 del Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, n. 285, dall'articolo 214 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, e dal presente regolamento.
(2) Gli scarichi degli impianti di smaltimento confluiscono nella rete fognaria, nel rispetto del regolamento per il servizio di fognatura e depurazione comunale. In caso di impossibilità è prevista una vasca di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad un impianto di depurazione delle acque reflue urbane a tal fine autorizzato in base all'articolo 42 della legge provinciale.
(3) La realizzazione degli impianti di smaltimento igienico-sanitari, di cui al comma 1, è obbligatoria nelle aree di servizio lungo le strade e autostrade dotate di ristorazione ovvero di officine di assistenza meccanica, aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m² nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e all'interno dei campeggi.
(4) Per la realizzazione degli impianti di smaltimento igienico-sanitari il responsabile inoltra al comune competente apposita domanda ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale.
(5) Nel caso in cui gli impianti di smaltimento igienico-sanitari prescritti dal presente articolo non siano ancora stati realizzati, il titolare presenta al comune la relativa domanda, completa di progetto, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento; gli impianti di smaltimento igienico-sanitari vanno realizzati entro 180 giorni dalla data di rilascio della concessione edilizia.
(6) Nel caso di mancata realizzazione nel termine prescritto o non corretta gestione degli impianti di smaltimento igienico sanitari, gli enti competenti non rinnovano l'autorizzazione all'esercizio della struttura o impianto, per la o il quale è prescritta la realizzazione degli impianti di smaltimento igienico-sanitari di cui al comma 1.