(1) Il capo 2 del presente regolamento reca disposizioni inerenti i requisiti delle organizzazioni di promozione sociale e il registro provinciale delle stesse organizzazioni, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, dell'articolo 3, comma 6, dell'articolo 5, commi 10 e 12 e dell'articolo 13, comma 7 della legge provinciale del 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, recante la disciplina del volontariato e della promozione sociale.