(1) Le organizzazioni di volontariato già iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato possono far domanda di iscrizione nel registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale, previa richiesta di cancellazione dal registro delle organizzazioni di volontariato e presentando i requisiti necessari. L'iscrizione non può in ogni caso avvenire prima della effettiva cancellazione dal registro provinciale delle organizzazioni di volontariato.