(1) Le organizzazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere l'iscrizione al registro. La domanda, da presentarsi all'Ufficio provinciale Affari di gabinetto, di seguito denominato ufficio competente, deve contenere le seguenti indicazioni e deve essere corredata da:
(2) Il Presidente della Provincia dispone l'iscrizione o il diniego dell'iscrizione.
(3) Per ogni organizzazione sono annotati nel registro tenuto su supporto telematico gli estremi del decreto di iscrizione o di cancellazione, le generalità del o della rappresentante legale, la sede legale e le modificazioni successive di tali dati.