(1) Le organizzazioni di volontariato sono iscritte nelle sezioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, in base all'attività da loro svolta.
(2) Per ciascuna organizzazione di volontariato sono annotati nel registro provinciale gli estremi del decreto presidenziale di iscrizione o di cancellazione, le generalità dei legali rappresentanti e le relative successive variazioni, la sede legale, la data e gli esiti delle revisioni periodiche, gli estremi delle convenzioni in atto con enti pubblici.
(3) Chiunque può prendere visione del registro provinciale delle organizzazioni di volontariato. La ripartizione provinciale Presidenza cura annualmente la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'elenco aggiornato delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale. Vanno inoltre pubblicati per estratto i singoli provvedimenti di cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal registro provinciale.