(1) L'iscrizione nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato è subordinata al possesso da parte delle organizzazioni stesse dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche e alla presentazione, in modo organizzato e continuativo, di attività o servizi nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, delle attività culturali, educative e formative, delle attività sportive, ricreative e di tempo libero, della protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio, a favore della generalità dei cittadini potenzialmente interessati, e non dei soli volontari aderenti alle organizzazioni.
(2) L'iscrizione nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato è subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:
- a) che il personale che presta attività in favore dell' organizzazione di volontariato con contratto di lavoro subordinato o con contratto d'opera non ricopra cariche sociali in seno all'organizzazione stessa;
- b) che lo statuto o l' atto costitutivo dell'organizzazione di volontariato non attribuisca voto plurimo ad alcuno dei soci;
- c) che le cariche sociali dell' organizzazione di volontariato non siano ricoperte da persone che non abbiano la qualità di volontari aderenti, eccezione fatta per la carica di revisore dei conti;
- d) qualora si tratti di organizzazione di volontariato a carattere nazionale con sede legale al di fuori del territorio provinciale, che abbia una sede operativa, con autonomia organizzativa, anche nel territorio predetto.
(3) Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale sono tenute a presentare annualmente, entro il 31 maggio, all'Ufficio affari del gabinetto della Ripartizione provinciale Presidenza, in seguito denominato ufficio competente, una relazione sull'attività svolta e l'elencazione delle entrate con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, fatto salvo l'anonimato, quando richiesto, limitatamente alle offerte di privati.
(4) Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale sono tenute a presentare all'ufficio competente copia autentica degli atti integrativi o modificativi dello statuto ed a comunicare ogni variazione dei componenti degli organi sociali entro il termine di giorni trenta dall'adozione o dalla data di esecutività del relativo provvedimento.
(5) L'Ufficio competente, su disposizione del Presidente della giunta provinciale, effettua ogni cinque anni una revisione delle sezioni del registro provinciale delle organizzazioni di volontariato.
(6) Nel caso in cui l'ufficio competente sia stato informato in forma scritta di gravi irregolarità nella gestione dell'organizzazione di volontariato oppure gli sia stato segnalato per iscritto o esso abbia comunque accertato il venir meno dei requisiti di cui al comma 2 si procede altresì alla revisione, dandone preavviso alle organizzazioni di volontariato interessate almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni. In sede di tale revisione l'ufficio si avvale dei rapporti informativi degli uffici provinciali e dei servizi di altre istituzioni periferiche competenti nel settore di intervento in cui opera l'organizzazione di volontariato oggetto della revisione stessa. L'organizzazione di volontariato è tenuta inoltre a mettere a disposizione dell'ufficio competente i libri, i registri e i documenti contabili, che essa deve tenere in base alla vigente normativa con riguardo al tipo di organizzazione, nonché a fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti utili ad accertare la regolarità e continuità dell'attività di volontariato svolta e la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro provinciale.