Pubblicato nel B.U. 4 giugno 2002, n. 24.
(1) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 comma 2 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9per le attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) l'Amministrazione provinciale si avvale, a decorrere dall'anno 2002, del gestore del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), stipulando apposita convenzione nel rispetto delle modalità e condizioni stabilite dal presente regolamento.