Pubblicato nel B.U. 4 giugno 2002, n. 24.
(1) Entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta, l'Ufficio provinciale tributi può disporre verifiche contabili ed ispettive presso le sedi del gestore del PRA e dei soggetti autorizzati dalla Giunta provinciale alla riscossione del tributo.