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e) Decreto del Presidente della Provincia 4 aprile 2002, n. 101)
Regolamento relativo all'imposta provinciale di trascrizione di cui alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9

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1)

Pubblicato nel B.U. 4 giugno 2002, n. 24.

Art. 3 (Liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta)

(1) La liquidazione dell'imposta è eseguita dal gestore del PRA sulla base della documentazione allegata alle richieste di formalità.

(2) La riscossione dell'imposta è effettuata dal gestore del PRA, nonché, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, dai soggetti autorizzati dalla Giunta provinciale con il rilascio dell'attestazione di avvenuto pagamento conforme al modello approvato dalla medesima.

(3) Ai fini dell'affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 20, comma 2 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9va tenuto conto dei seguenti criteri:

  1. possesso del requisito di onorabilità previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  2. capacità finanziaria adeguata rispetto alle dimensioni dell'attività affidata;
  3. struttura organizzativa in grado di permettere il raggiungimento di definiti obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia;
  4. possesso di adeguati strumenti informatici e telematici idonei per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei documenti riguardanti la gestione dell'imposta, in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente, idonei anche al collegamento con il PRA;
  5. ubicazione, dimensioni e stato dei locali da adibire allo svolgimento dell'attività;
  6. competenze tecniche e professionali del personale addetto;
  7. garanzia di accettazione di mezzi di pagamento diversificati, compresi strumenti elettronici ed informatici.

(4) Qualora il soggetto autorizzato a riscuotere l'imposta sia il gestore del PRA, il certificato di proprietà rilasciato dal medesimo costituisce attestazione di avvenuto pagamento.

(5) Ad esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta va presentata all'Ufficio provinciale del PRA unitamente agli altri documenti e certificazioni necessari per la richiesta delle formalità.

(6) L'ammontare dell'imposta giornalmente riscossa, è riversato dal gestore del PRA al tesoriere della Provincia al netto del compenso previsto dall'articolo 8, comma 1 entro i termini stabiliti dalla convenzione.

(7) Il gestore del PRA registra analiticamente in apposite contabilità l'imposta, le sanzioni e gli interessi riscossi, nonché gli importi riversati al tesoriere della Provincia.

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