(1) Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate sono eseguiti controlli sulle dichiarazioni fornite dai beneficiari ai sensi dell’articolo 2, comma 3, e dell’articolo 5, comma 5, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. A tal fine ci si avvale delle informazioni in possesso dell’ente, nonché di quelle di altri enti della pubblica amministrazione o si richiede idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. 143)
(2) Gli enti competenti dispongono la decadenza dai benefici concessi ed il recupero degli stessi, ovvero rideterminano l’entità dell’intervento economico e recuperano le somme erogate in eccesso, aumentate degli interessi legali e delle eventuali spese. Il recupero delle somme è posto a carico in solido dei componenti dei nuclei familiari ristretto e collegati responsabili delle dichiarazioni non veritiere. 144)