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c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 301)
Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 45 (Dichiarazione sostitutiva)    delibera sentenza

(1)  1. Il richiedente deve dichiarare ai centri competenti i dati necessari per la richiesta delle singole prestazioni ai sensi del presente regolamento non risultanti dalla “Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio”, di seguito denominata DURP di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. A tal fine presenta una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(2)  La dichiarazione sostitutiva dei dati integrativi del nucleo familiare di riferimento è resa e sottoscritta da uno dei suoi componenti; la persona dichiarante è tenuta a comunicare tempestivamente, durante il periodo di concessione, ogni variazione dei requisiti richiesti o dei dati dichiarati intervenuta successivamente alla data della dichiarazione sostitutiva. Per le prestazioni “reddito minimo di inserimento” e “contributo al canone di locazione e per le spese accessorie” tale obbligo di comunicazione vale solamente per le variazioni della composizione del nucleo familiare. Per la prestazione “contributo al canone di locazione e per le spese accessorie” è inoltre necessario comunicare tempestivamente tutte le modifiche del contratto di locazione nonché la sua cessazione e il trasferimento in un'altra unità immobiliare. 139)

(3)  Il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto che l’amministrazione può eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati forniti, compresi eventuali controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari; a tal fine il richiedente è tenuto a specificare il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

(4)  Per le prestazioni economiche sociali, si richiede il rilascio di una autocertificazione ai nuclei familiari collegati, solo qualora la loro situazione reddituale o patrimoniale, desunta dalle dichiarazioni rilasciate dal richiedente la prestazione economica stessa, non permetta di escluderne a priori una possibile partecipazione.

(5)  Per i casi di oggettiva comprovata difficoltà nel reperimento dei soggetti appartenenti al nucleo familiare ristretto o ai nuclei familiari collegati o per la loro partecipazione alla tariffa, il comitato tecnico di cui all’articolo 8 può prescindere da essi o stabilire la misura del proprio intervento sulla base dei dati in suo possesso. La decisione deve essere motivata. 140)

(6) 141) 142)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 22.12.2008 - Assistenza e beneficenza - reddito minimo di inserimento - mancata compartecipazione familiari del richiedente - impossibilità acquisizione esatta situazione economica dei medesimi
139)
L'art. 45, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25, e successivamente così integrato dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31. Vedi anche l'art. 10, comma 1 del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
140)
Il testo tedesco dell'art. 45, comma 5, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25
141)
L'art. 45 è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
142)
L'art. 45, comma 6, è stato abrogato dall'art. 7, comma 2, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
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