Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.
(1) L'intera costruzione è inabitabile per motivi di sicurezza ai sensi dell'articolo 130, comma 3, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, quando sussista concreto pericolo di crollo del fabbricato a causa di vetustà, di vizi di costruzione, o delle caratteristiche meccaniche del suolo.
(2) In connessione con l'articolo 3, comma 2, l'accertamento dell'inabitabilità dei vani può riguardare anche l'assenza o l'assoluta carenza dell'impianto elettrico.