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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 marzo 2000, n. 121)
Criteri di determinazione dell'inabitabilità di abitazioni per motivi di sanità e di sicurezza

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1)

Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.

Art. 3 (Inabitabilità per motivi di sanità)

(1) Sono inabitabili per motivi di sanità i vani in cui:

  • a)  sia manifesta una grave carenza di illuminazione naturale;
  • b)  sia manifesta una grave carenza di ventilazione;
  • c)  siano manifesti vizi di costruzione o di manutenzione che comportino la presenza di umidità.
  • d)  vengano superati i limiti massimi consentiti dalle leggi relative alle immissioni ad effetto prolungato di tipo fisico o chimico; 2)

(2) Per motivi di sanità pubblica si considerano altresí inabitabili i vani in cui sono riscontrabili i vizi di seguito elencati:

  • a)  assenza o assoluta carenza dei servizi igienici;
  • b)  assenza o assoluta carenza degli impianti di acqua potabile;
  • c)  stato fatiscente di conservazione delle finestre, delle porte, dei pavimenti, dei solai nonché delle facciate e del tetto.

(3) Sono comunque considerati inabitabili i vani nel sottotetto privi di isolazione termica.

2)

La lettera d) è stata sostituita dall'art. 1 del D.P.P. 30 novembre 2001, n. 76.