(1) Alla domanda d'ammissione per l'intervento nei casi sociali d'emergenza, è allegata una relazione del richiedente con cui questi comprova di essere in condizione, considerata anche la sua capacità economica attuale e futura, di conservare stabilmente la proprietà dell'abitazione agevolata dopo la concessione del sussidio d'emergenza stesso.
(2) Nel provvedimento dell'assessore sono indicati i debiti per la cui estinzione è concessa l'agevolazione.