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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 20 (Decorrenza ed erogazione dei contributi per interessi)

(1)  La concessione dei contributi per interessi su mutui ai sensi dell'articolo 54 della legge avviene con decorrenza dal 1° gennaio o 1° luglio del semestre in cui è stato stipulato il contratto di mutuo ipotecario ed avvenuta erogazione di almeno una rata parziale del mutuo.

(2)  In caso di nuova costruzione i contributi interessi per interessi sono erogati con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, qualora sussistano i presupposti di cui all'articolo 19, comma 1. Per i semestri trascorsi fino all'adempimento di tutti i presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, il contributo interessi è erogato retroattivamente.

(3)  Dopo la stipula del contratto di mutuo ipotecario e fino all'adempimento dei presupposti richiesti dal comma 2 il contributo per interessi può essere erogato anticipatamente in presenza dei seguenti presupposti:

  1. il completamento del rustico dell'edificio dev'essere attestato dal direttore dei lavori con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità;
  2. devono essere presentate una o più fideiussioni bancarie per un importo corrispondente alla somma dei contributi per interessi di cui si richiede l'erogazione anticipata, aumentato del 30 per cento.

(4)  In caso d'acquisto di un'abitazione esistente i contributi per interessi sono erogati qualora sussistano i presupposti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g). Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita.

(5)  Dopo la stipula del contratto di mutuo ipotecario e fino all'adempimento dei presupposti richiesti al comma 4, i contributi per interessi possono essere erogati anticipatamente, se sono presentate una o più fideiussioni bancarie per un importo corrispondente alla somma dei contributi per interessi, di cui viene chiesta l'erogazione anticipata, aumentato del 30 per cento.

(6)  In caso di acquisto di un'abitazione in costruzione trovano corrispondente applicazione per l'erogazione definitiva e anticipata dei contributi per interessi i commi 2 e 3.

(7)  In caso di recupero dell'abitazione per fabbisogno abitativo primario i contributi per interessi sono erogati quando sussistono tutti i presupposti indicati all'articolo 19, comma 1. Inoltre deve essere presentata una dichiarazione resa dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità circa la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Va essere anche attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica ed al preventivo di spesa. Per l'erogazione anticipata dei contributi per interessi trova corrispondente applicazione il comma 3. Al posto del completamento del rustico dell'edificio deve essere attestata l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati.

(8)  L'erogazione anticipata dei contributi per interessi è ammissibile solo entro i termini indicati all'articolo 50 della legge.

(9)  L'occupazione effettiva dell'abitazione deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

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