(1) A decorrere dal 1° gennaio 2002 sono soggetti ad essere inventariati tutti i beni mobili di proprietà della Provincia il cui costo di acquisto o di fabbricazione è superiore a 400 euro, IVA compresa. Detto importo viene aggiornato ogni cinque anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo redatto dall'Istituto provinciale di statistica. Oggetti di interesse artistico o storico e armi previsti nelle categorie IV, VI e VII, di cui all'articolo 5 sono sempre inventariati, indipendentemente dal loro valore.2)
(2) Non sono soggetti ad inventariazione i beni di consumo e di facile consumo, indipendentemente dal loro valore.
(3) I beni non soggetti ad inventariazione non sono soggetti ad alcun tipo di registrazione.
(4) Gli inventari redatti annualmente dall'Ufficio provinciale patrimonio, riportano la situazione aggiornata dei beni in carico a ciascun consegnatario.
(5) Alla fine di ogni esercizio finanziario gli inventari vengono trasmessi ai consegnatari, i quali provvedono alla verifica dei beni loro affidati.
(6) La gestione dei titoli di credito, quali obbligazioni e similari, di proprietà della Provincia, nonché quelli rappresentativi di partecipazioni in enti e società spetta alla Ripartizione provinciale finanze e bilancio, che si avvale del Tesoriere ai sensi delle disposizioni che disciplinano il servizio di Tesoreria.