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b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 31)
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicato nel B.U. 24 febbraio 1998, n. 9.

Art. 6 (Buoni di carico)

(1) Per qualunque variazione di beni mobili in aumento deve essere emesso un buono di carico.

(2) La Ripartizione provinciale che ordina il pagamento riferentesi all'acquisto di beni mobili trasmette all'Ufficio provinciale patrimonio la relativa fattura o altro documento equivalente comprovante l'acquisto dei beni unitamente alla richiesta di emissione di buono di carico, nella quale è indicato l'ufficio che prende in consegna i beni.

(3) Nella richiesta sono riportati i seguenti dati:

  1. provenienza: acquisto, donazione o altra;
  2. numero dell'inventario nel quale i beni devono essere assunti in carico;
  3. numero e data della delibera o decreto con cui l'acquisto è stato autorizzato/approvato;
  4. numero e data della fattura;
  5. ubicazione, subconsegnatario, annotazioni;
  6. importo globale, onnicomprensivo, dei beni da inventariare;
  7. numero di riferimento con il quale vengono contrassegnate le voci da inventariare indicate in fattura; h) quantità;
  8. codice di descrizione;
  9. numero di capitolo di bilancio ed esercizio;
  10. descrizione integrativa del bene, numero di matricola, di targa e di telaio, nel caso di veicoli;
  11. valore di acquisto o di stima;
  12. nel caso di oggetti di carattere artistico o storico: anno di creazione, tecnica, dimensione, motivo, eventuali iscrizioni.

(4) Il consegnatario firma le fatture per conferma dell'avvenuta fornitura dei beni indicati. Sulle fatture i beni devono essere riportati singolarmente con il relativo importo.

(5) L'Ufficio provinciale patrimonio dichiara in calce alle fatture, mediante apposita stampigliatura, l'assunzione in carico d'inventario. Le fatture vengono successivamente restituite agli uffici competenti.

(6) L'Ufficio provinciale patrimonio, in base ai dati contenuti nella richiesta di emissione di buono di carico provvede successivamente ad emettere i buoni di carico, che sono trasmessi al consegnatario.

(7) Ogni buono, rilasciato con numero progressivo per ogni esercizio finanziario, si compone di due parti: la parte I è trattenuta dal consegnatario e la parte II è restituita all'Ufficio provinciale patrimonio con la dichiarazione del consegnatario di aver preso in carico i beni elencati nel buono.

(8) Il consegnatario non può, per alcun motivo, correggere i buoni di carico. Eventuali errori sono comunicati per iscritto all'Ufficio provinciale patrimonio che provvede alle opportune rettifiche.

(9) Assunto in carico il bene mobile, il consegnatario provvede a far applicare su di esso il numero di identificazione. Tale numero non può essere cambiato o sostituito.

(10) I consegnatari presentano all'Ufficio provinciale patrimonio la richiesta di emissione di buono di carico anche per i beni mobili ricevuti in donazione, nonché per quelli realizzati in economia in laboratori, scuole o officine della Provincia. In questi casi nella richiesta, oltre alla descrizione degli oggetti da inventariare, è indicato il valore approssimativo o di stima per ogni singolo bene.

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