(1) Le perdite, i furti e i danneggiamenti dei beni sono tempestivamente comunicati all'Ufficio provinciale patrimonio con circostanziati rapporti redatti dal consegnatario.
(2) Ai rapporti sono allegati gli atti e i documenti che le circostanze dei fatti richiedono per comprovare che il consegnatario non è responsabile del danno per negligenza ovvero per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione dei beni avuti in consegna.
(3) Nel caso di reati, i consegnatari presentano all'autorità competente denuncia ai sensi dell'articolo 331 c.p.p. Il verbale di ricezione di denuncia è allegato al rapporto di cui al comma 1.