Pubblicato nel B.U. 18 maggio 1993, n. 22.
(1) È obbligatoria la frequenza delle lezioni teoriche e del tirocinio pratico. Il tirocinio deve essere svolto per almeno un mese all'anno in una struttura pubblica specializzata.
(2) L'allievo che risulti assente a più di un terzo delle ore di insegnamento teorico complessivamente previste per ogni anno di corso deve ripetere l'anno.
(3) Le assenze, per qualsiasi motivo, devono essere immediatamente giustificate e motivate per iscritto; in caso di malattia, mediante certificato medico da presentarsi al direttore della scuola.
(4) Le ore di tirocinio pratico non svolte vanno in ogni caso recuperate.