Pubblicato nel B.U. 18 maggio 1993, n. 22.
(1) Per il corso di tipo A le ore riservate alle lezioni teoriche non possono superare le sei ore settimanali.
(2) Per il corso di tipo B le ore riservate alle lezioni teoriche ed al tirocinio pratico non possono superare complessivamente le 37 ore settimanali.