Pubblicato nel B.U. 18 maggio 1993, n. 22.
(1) La direzione della scuola è affidata ad un medico preferibilmente specializzato in odontostomatologia o ad un odontoiatra.
(2) Il direttore è assistito da un istruttore didattico che ha il compito di coordinare le attività di tirocinio e di valutarne gli esiti in riferimento ai singoli allievi.
(3) Il segretario della scuola assolve gli affari amministrativi e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo.
(4) Possono essere nominati docenti della scuola:
(5) Il consiglio dei docenti è composto dai docenti e dal direttore della scuola, con funzioni di presidente.