(1) Il proprietario o il conduttore dell'impianto o dello stabilimento contenente attività soggette a controllo di prevenzione incendi, deve garantire che rimangano inalterate nel tempo le caratteristiche di sicurezza delle attività stesse. A tal fine egli deve curare personalmente o mediante persona incaricata per iscritto l'esecuzione dei controlli previsti dal libretto di manutenzione di cui all'allegato B.
(2) Gli interventi di manutenzione e di verifica di cui all’Ordinamento provinciale dell’artigianato e al relativo regolamento di esecuzione devono essere effettuati da soggetti abilitati. Nel caso in cui nuove normative tecniche rendano necessari lavori di adeguamento sull'edificio o sull'impianto esistente, il responsabile deve fare effettuare tali adeguamenti entro i termini previsti dalle normative stesse. Ogni intervento va annotato nell'apposito libretto di manutenzione. 10)
(3) La regolare tenuta del libretto di manutenzione garantisce il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di sicurezza e regolarità di funzionamento. I funzionari dell'ufficio provinciale competente in materia possono effettuare ispezioni a campione in qualunque momento sulle attività esistenti. Il libretto di manutenzione deve essere tenuto a disposizione dei suddetti funzionari e dei funzionari comunali in modo che sia sempre controllabile.