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b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 201)2)
Regolamento sulla prevenzione incendi e sull'installazione e conduzione degli impianti termici

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 agosto 1993, n. 39.
2)
La rubrica è stata modificata dall'art. 1 del D.P.P. 15 maggio 2007, n. 31, dagli artt. 1 e 2 del D.P.P. 28 agosto 2007, n. 45, ed infine dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 9 settembre 2013, n. 24.

Art. 3 (Progetto di prevenzione incendi)

(1)  Il progetto di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio dell'edificio o dell'azienda con attività soggette a controllo di prevenzione incendi, ed in particolare comprende:

  • a)  informazioni generali sull'attività principale, sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e sulle caratteristiche edilizie, quali la tipologia costruttiva, il numero e le superfici dei piani, i vani scala e le uscite;
  • b)  planimetria generale in piccola scala, da 1: 2000 a 1: 200 a seconda delle dimensioni della costruzione, dalla quale risultino l' ubicazione delle attività, le distanze di sicurezza esterne, gli accessi stradali, le risorse idriche della zona, quali gli idranti esterni, i corsi d'acqua, i pozzi, le cisterne, l'acquedotto, e similari, nonché le principali vie di accesso all'interno dell'edificio, quali i vani scala, le rampe e similari;
  • c)  pianta in scala da 1: 50 a 1: 200, a seconda dell' edificio, relativa a ciascun piano dell'edificio, recante l'indicazione delle uscite, con il verso di apertura della porta, i corridoi, i vani scala, i vani ascensore, le finestrature, le separazioni, le compartimentazioni, la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni singolo locale con indicazione della disposizione dei macchinari e degli impianti, sempreché esistenti, delle attrezzature antincendio, quali gli estintori, gli idranti a muro o i naspi, i rivelatori di incendio, se previsti, gli impianti fissi di estinzione, se previsti, l'illuminazione di sicurezza;
  • d)  sezioni, prospetti o fotografie degli edifici in scala adeguata, tavole relative a impianti o macchinari di particolare importanza, quali il silo o i serbatoi di liquidi infiammabili, e similari;
  • e)  relazione tecnica contenente, per ogni attività, i seguenti dati:
  • 1)  l' ubicazione, le distanze di sicurezza interne ed esterne, gli accessi, i processi di lavorazione, la capienza massima di persone;
  • 2)  il calcolo del carico di incendio e della classe dei locali, qualora necessario a causa di specifici materiali costruttivi in lavorazione o deposito, o richiesto da norme specifiche;
  • 3)  le caratteristiche dei materiali costruttivi ed il dimensionamento antincendio della struttura portante;
  • 4)  le compartimentazioni e le comunicazioni tra i compartimenti;
  • 5)  il dimensionamento delle vie d' uscita;
  • 6)  le caratteristiche di resistenza al fuoco di vani scala, di vani ascensore, e di corridoi;
  • 7)  le aperture di ventilazione;
  • 8)  la qualità e la quantità di materiali in lavorazione o deposito, o di rivestimento, e degli arredi;
  • 9)  le principali caratteristiche degli impianti tecnologici, in particolare dell'impianto termico 9) e dell'impianto elettrico;
  • 10)  il tipo, la quantità e l' ubicazione dei mezzi antincendio fissi o mobili, con particolare riguardo alle caratteristiche idrauliche degli idranti a muro e dei naspi;
  • 11)  le principali caratteristiche degli eventuali sistemi integrativi e delle attrezzature atte a migliorare le condizioni generali di sicurezza, quali l' impianto automatico di rivelazione o estinzione d'incendio, l'impianto di raffreddamento a pioggia, l'impianto di evacuazione di fumo e calore, l'impianto elettrico antideflagrante, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, e similari.

(2)  Il progetto specifico di prevenzione incendi deve essere depositato in comune in duplice copia.

(3)  In caso di richiesta di esame del progetto da parte dell'ufficio provinciale competente in materia, il comune invia all'ufficio le due copie del progetto specifico, non appena questo è disponibile.

(4)  Qualora il progetto riguardi un ampliamento, una modifica o ristrutturazione di una determinata parte dell'edificio o dello stabilimento, gli elaborati di cui al comma 1 lettere a) e b) devono riguardare l'intero edificio o stabilimento, mentre gli altri elaborati possono essere limitati al compartimento in cui sono previsti l'ampliamento o la modifica.

(5)  In assenza di richiesta di esame del progetto da parte dell'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi, una copia del progetto viene restituita dal comune al committente con la vidimazione dell'avvenuto deposito.

(6)  In caso di esame del progetto da parte dell'ufficio provinciale impianti a pressione e prevenzione incendi, una copia viene rinviata al committente e l'altra viene restituita al comune.

(7)  La mancata presentazione del progetto impedisce il rilascio della licenza d'uso o del certificato di agibilità da parte del comune.

9)
La lettera e) dell'art. 3, comma 1, punto 9, è stata modificata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.P. 27 febbraio 2017, n. 5.
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