(1) La documentazione di progetto, il verbale di collaudo, il libretto di manutenzione e la dichiarazione di conformità concernenti le attività, gli edifici e gli impianti di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, di seguito denominata con la parola legge, devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.
(2) L’Ufficio provinciale Prevenzione incendi svolge anche la funzione di segreteria per la Conferenza dei servizi di cui all’articolo 11 della legge. 3)