(1) Al termine dei propri lavori di istruttoria, entro sei mesi dal giorno della sua nomina, la commissione presenta al Consiglio una relazione conclusiva e una proposta di deliberazione motivata per:
(2) Il Consiglio esamina la relazione nonché la proposta di deliberazione della commissione nella prima sessione successiva alla loro presentazione e delibera in base alla disciplina prevista dall’articolo 30/octies.
(3) Nel caso di consiglieri/consigliere subentranti nella carica, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data della seduta di prestazione del giuramento.
(4) Per le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute, la commissione riferisce al Consiglio entro due mesi dal giorno in cui ne sia venuta a conoscenza.