(1) Ogni deliberazione assunta dal Consiglio in materia di verifica dei poteri è assunta con votazione per alzata di mano.
(2) In caso di parità di voti, si intende adottata la decisione più favorevole all'eletto/eletta.
(3) Nella discussione ciascun consigliere/ciascuna consigliera ha diritto a un intervento di cinque minuti. I consiglieri/Le consigliere nei cui confronti sono state evidenziate cause di ineleggibilità o incompatibilità possono intervenire per 15 minuti. 44)
(4) Qualora il Consiglio respinga una proposta, presentata dalla commissione, di accertamento di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, si intende che abbia deliberato la convalida dell’elezione.
(5) Qualora il Consiglio respinga una proposta, presentata dalla commissione, di convalida dell’elezione, la deliberazione si intende come rimessione degli atti alla commissione per un nuovo esame ai sensi dell’articolo 30/quater, commi 1 e 2. Qualora la procedura di cui all’articolo 30/quater, commi 1 e 2, sia già stata espletata, la deliberazione del Consiglio equivale o ad accertamento di una causa di ineleggibilità, con conseguente annullamento dell’elezione e dichiarazione di decadenza, o ad accertamento di una causa di incompatibilità, con conseguente instaurazione della procedura di cui all’articolo 30/septies.
(6) Una volta espletata la procedura di cui all’articolo 30/quater, commi 1 e 2, la pronuncia del Consiglio è definitiva.
L'art. 30/octies è stato inserito dall'art. 22 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5, e poi così modificato dall'art. 14 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
L'art. 30/octies, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 14 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.