(1) Ai fini del procedimento di convalida, l’ufficio elettorale centrale trasmette alla commissione di convalida copia del processo verbale delle operazioni elettorali compiute.
(2) I consiglieri eletti/le consigliere elette, entro quindici giorni dalla loro proclamazione, devono far pervenire alla segreteria del Consiglio una dichiarazione dalla quale risultino le cariche, gli incarichi e gli uffici di ogni genere che ricoprivano alla data dell’ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature e quelli che ricoprono in enti pubblici o privati, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte e che potrebbero costituire causa di ineleggibilità o di incompatibilità. Nel caso di consiglieri/consigliere subentranti il termine è di cinque giorni e decorre dalla data della seduta in cui hanno prestato giuramento.
(3) La commissione, quando lo ritenga opportuno o necessario, sente gli interessati/le interessate, assume informazioni, chiede e riceve i documenti relativi all’oggetto dei suoi accertamenti.
(4) La commissione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni/esperte esterne.