(1) Per la durata dell'incarico dirigenziale ai direttori tecnico assistenziali spetta, in aggiunta al trattamento economico di livello maturato, un'apposita indennità di funzione per la struttura dirigenziale affidata.
(2) Tale indennità è commisurata allo stipendio annuo corrispondente alla seconda classe del livello retributivo inferiore dell'8a qualifica funzionale e viene corrisposta mensilmente. Essa spetta per 13 mensilità.
(3) Alle strutture dirigenziali di cui al comma 1 viene attribuito un coefficiente compreso tra 1,0 e 1,9.
(4) In attesa della pubblica selezione prevista dall'articolo 12/bis della Legge provinciale n. 7/2001al personale che, dall'entrata in vigore della Legge provinciale n. 7/2001, abbia di fatto svolto in modo continuativo una funzione dirigenziale paragonabile a quella di direttore tecnico assistenziale, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 viene corrisposta l'indennità di funzione nella misura del coefficiente 1,0 (12 mensilità), e dal 1° gennaio 2003 nella misura del coefficiente attribuito alle strutture dirigenziali ai sensi del comma 3 (13 mensilità). A tale fine il Direttore generale stipula un contratto d'incarico dirigenziale in cui si conferma l'effettivo svolgimento della funzione dirigenziale.
(5) A partire dal 1° gennaio 2002 ai direttori tecnico assistenziali non spettano altre indennità per l'effettivo svolgimento della funzione dirigenziale. L'indennità di coordinamento, d'istituto e individuale già corrisposte sono conguagliate con l'indennità di funzione.