Pubblicato al B.U. 6 maggio 2008, n. 19.
(1) A decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 al personale ispettivo è corrisposta una retribuzione di risultato che non può essere superiore al 33% dell'indennità di funzione provinciale attribuita ai sensi dell'art. 3, e che va conferita dall'intendente/dalla intendente scolastico/a competente a seguito della valutazione annuale.
(2) L'indennità di cui al comma 1 può essere negata o ridotta dall'intendente/dalla intendente scolastico/a competente in caso di valutazione non soddisfacente sull'assolvimento delle funzioni ispettive.
(3) La retribuzione di risultato di cui al comma 1 spetta anche al personale assente per malattia, per astensione obbligatoria per maternità e per distacco sindacale retribuito e a quello comandato alla Provincia.
(4) La retribuzione di risultato comprende il compenso per l'eventuale prestazione di lavoro straordinario. Questa disciplina trova applicazione anche nei casi previsti al comma 2.