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k') Contratto collettivo 22 aprile 2008 1)
Contratto collettivo provinciale per il personale ispettivo delle scuole della Provincia di Bolzano per gli anni 2003 - 20082

1)

Pubblicato al B.U. 6 maggio 2008, n. 19.

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Durata del contratto)

(1) Il presente contratto collettivo provinciale (CCP) concerne il periodo dal 1 settembre 2003 al 31 agosto 2008 sia per la parte normativa che per la parte economica.

(2) Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

(3) Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno scolastico in anno scolastico qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

(4) Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.

Art. 2 (Formazione del personale ispettivo)

(1) Qualora l'amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento frequentate dal personale ispettivo ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del CCP 3 ottobre 2002 con l'attività di servizio e l'incarico affidato, la stessa si assume l'intera spesa sostenuta e debitamente documentata.

(2) Fatto salvo quanto previsto al comma 1, agli ispettori/alle ispettrici si applicano le ulteriori provvidenze in materia di formazione previste per il personale dirigenziale provinciale.

Capo II
DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Art. 3 (Retribuzione di posizione)

(1) Per la determinazione della retribuzione di posizione individuale, l'intendente scolastico/a competente attribuisce, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, ad ogni singolo/a ispettore/ispettrice, l'indennità di funzione provinciale mediante applicazione dei coefficienti da un minimo di 1,4 ad un massimo di 1,8, secondo i criteri predeterminati dal rispettivo Intendente scolastico e commisurati allo stipendio annuo corrispondente alla seconda classe del livello retributivo inferiore all'ottava qualifica funzionale del personale dell'amministrazione provinciale.

(2) Con decorrenza dal 1 settembre 2006 il coefficiente per la determinazione dell'indennità di funzione provinciale, già attribuito ad ogni singolo ispettore/ispettrice, è aumentato del 0.10.

(3) Ogni ulteriore determinazione del coefficiente ai sensi del comma 1 deve essere effettuata nel rispetto del coefficiente medio per Intendenza scolastica stabilito dalla Giunta Provinciale.

Art. 4 (Retribuzione di risultato)

(1) A decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 al personale ispettivo è corrisposta una retribuzione di risultato che non può essere superiore al 33% dell'indennità di funzione provinciale attribuita ai sensi dell'art. 3, e che va conferita dall'intendente/dalla intendente scolastico/a competente a seguito della valutazione annuale.

(2) L'indennità di cui al comma 1 può essere negata o ridotta dall'intendente/dalla intendente scolastico/a competente in caso di valutazione non soddisfacente sull'assolvimento delle funzioni ispettive.

(3) La retribuzione di risultato di cui al comma 1 spetta anche al personale assente per malattia, per astensione obbligatoria per maternità e per distacco sindacale retribuito e a quello comandato alla Provincia.

(4) La retribuzione di risultato comprende il compenso per l'eventuale prestazione di lavoro straordinario. Questa disciplina trova applicazione anche nei casi previsti al comma 2.

Art. 5 (Indennità di bilinguismo)

(1) Per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo trovano applicazione anche nei confronti del personale ispettivo, le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, lettera b), nonché all'articolo 7, commi 5 e 6, del contratto collettivo provinciale dei dirigenti scolastici della Provincia di Bolzano dell'8 ottobre 2007.

(2) La disciplina di cui al comma 1 non si applica al personale docente con incarico ispettivo.

Art. 6 (Funzione ispettiva)

(1) La funzione ispettiva si esplica, in particolare, nello svolgimento delle attività elencate nell'allegato A al presente contratto.

Capo III
NORME TRANSITORIE ED ABROGAZIONE DI NORME

Art. 7 (Norma transitoria per la rideterminazione della carriera)

(1) Per l'attribuzione della posizione di livello retributivo si applica la disciplina concernente la progressione professionale prevista dal vigente contratto collettivo intercompartimentale, prendendo come punto di partenza ai fini della progressione economica l'inquadramento, per classi e scatti, già attribuito agli ispettori/alle ispettrici di ruolo in data 1° aprile 1998 per effetto della tabella di corrispondenza di cui all'allegato 1 del contratto collettivo provinciale 3 ottobre 2002.

(2) La rideterminazione della carriera prevista dal comma precedente ha luogo con decorrenza dal 1° settembre 2003.

Art. 8 (Abrogazione di norme)

(1) Con l'entrata in vigore del presente contratto e delle singole disposizioni dello stesso cessa l'applicazione delle norme incompatibili con lo stesso ed in particolare articolo 4, comma 2 del contratto collettivo provinciale 3 ottobre 2002 per il personale ispettivo delle scuole della Provincia di Bolzano per gli anni 2000-2003.

(2) Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, restano in vigore le restanti disposizioni del contratto provinciale del 3 ottobre 2002; per quanto concerne i riferimenti ivi contenuti alle disposizioni del contratto collettivo nazionale (CCNL), trovano applicazione le rispettive nuove disposizioni del vigente CCNL.

ALLEGATO A

Management del sistema di istruzione e della sua qualità

Studio e analisi approfondita di tendenze di sviluppo nazionali e internazionali in campo educativo

Elaborazione di proposte per l'adeguamento e l'attuazione delle disposizioni nazionali e provinciali attinenti ai previsti progetti di riforma, di formazione e alla normativa relativa agli esami

Sviluppo di idee per la rilevazione, l'efficacia e lo sviluppo della qualità dell'attività didattica e dell'offerta formativa

Sviluppo di idee per la promozione di iniziative innovative ed elaborazione di progetti nell'ambito dell'innovazione scolastica

Collaborazione nella progettazione e nella realizzazione di indagini, studi e progetti di ricerca e consulenza tecnica per l'Intendente scolastico/scolastica di competenza, anche in collaborazione con le Università e altri centri di ricerca a livello di Provincia, di Stato nonché all'estero

Costituzione di reti e sistemi di sostegno e loro management

Collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, con gli Ispettori/le Ispettrici a livello statale e internazionale

Vigilanza

Vigilanza e assistenza agli esami conclusivi nella scuola secondaria di primo e secondo grado

Valutazione del servizio dei dirigenti scolastici in base alla normativa vigente

Realizzazione di ispezioni e controlli su incarico dell'Intendente scolastico/della Intendente scolastica di competenza

Risposte a ricorsi e quesiti su incarico dell'Intendente scolastico/della Intendente scolastica di competenza

Sviluppo dell'organizzazione e della formazione del personale

Pianificazione e realizzazione di corsi di formazione relativi all'assunzione di personale dirigente

Promozione, incentivazione, coordinamento e valutazione della formazione in servizio del personale dirigente e docente delle scuole di ogni ordine e grado

Consulenza e sostegno del personale dirigente e docente tra l'altro nell'anno di formazione

Costituzione e coordinamento di gruppi di lavoro, sviluppo di idee per convegni, riunioni di servizio, manifestazioni informative e relazioni pubbliche per tutte le componenti della scuola

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
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ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
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ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
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ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
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ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007 —
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
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ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionDISPOSIZIONI ECONOMICHE
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ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
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ActionActionl''') Contratto collettivo 7 settembre 2023
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